
GLI ATTI DI VANDALISMO O COMUNQUE DI TEPPISMO, SONO CONTEMPLATI NELL’ART. 635 DEL CODICE PENALE, CHE PREVEDE:
chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.
Questo quanto previsto per il vandalismo...
per gli schiamazzi notturni leggere sotto...
Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
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